Riscaldamento condominiale
Il riscaldamento centralizzato
Gli impianti di riscaldamento centralizzato sono di gran lunga i più diffusi all’interno dei condomini. Questo tipo di impianto termico è gestito responsabilmente dall’amministratore di condominio, secondo norme vigenti, e non consente al singolo proprietario una gestione autonoma del riscaldamento. I suddetti impianti, poiché debbono in qualche modo essere coerenti con la situazione climatica e tali da non recare eccessivi consumi energetici, hanno dei limiti di accensione, previsti da norme dedicate, che ne decretano dei range minimi e massimi di orario, durata e legiferano sui periodi dell’anno in cui ne è concessa l’accensione. Tali limiti variano, come ragionevolmente intuibile, in base alle zone in cui è ubicato il condominio, suddivise per convenzione, in Italia, in sei zone climatiche. In linea di massima, ogni impianto in qualsiasi delle sei zone italiane, ha l’obbligo di non provvedere all’accensione prima delle 5 del mattino o dopo le 23 della notte.
Normative
Le normative vigenti stabiliscono anche la temperatura massima dei riscaldamenti: non oltre i 20 gradi, con qualche eccezione di eccesso di 2 gradi. A fronte di esigenze climatiche comprovate che rendono necessaria l’accensione del riscaldamento centralizzato al di fuori dei periodi definiti, i Sindaci hanno la possibilità di far provvedere all’accensione degli impianti, a patto che la durata giornaliera non superi la metà delle ore previste a pieno regime. Maltempi improvvisi sono sempre più reali in diverse regioni d’Italia, tali che si è reso necessario un cambiamento sostanziale nelle leggi sugli impianti termici di riscaldamento centralizzato, adattandole alle condizioni climatiche di ogni zona del nostro Paese. Le date di accensione che, in situazioni climatiche particolari, possono essere mutate eccezionalmente, sono decretate e scandite da un calendario suddiviso per le sei zone climatiche italiane, così delimitate in base alle temperature medie annuali.